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INTELLIGENCE, ANDREA DE GUTTRY AL MASTER DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: “LE REGOLE DELL’INTELLIGENCE IN UN MONDO SENZA REGOLE”

(Rende, 20.12.2024) – Le regole dell’intelligence nell’ordinamento internazionale. È il titolo della lezione che Andrea de Guttry, professore affiliato  della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha tenuto al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri

De Guttry ha posto l’attenzione sull’evidenza che gli Stati si spiano tra di loro, indipendentemente dal fatto che siano amici o nemici.

Ha quindi citato la sorveglianza esercitata dagli Stati Uniti nei confronti della Germania durante l’amministrazione Obama

Il docente ha poi proposto una definizione di spionaggio sulla base di interpretazioni del diritto internazionale, stante l’assenza di riferimenti normativi diretti: l’attività di spionaggio consiste nell’ottenimento di informazioni non normalmente disponibili, attraverso mezzi umani e mezzi non umani (tra cui le tecnologie), da parte di soggetti agenti “de facto” (semplici cittadini che agiscono per scopi personali) o “de iure” (funzionari delle forze di polizia e delle agenzie di intelligence). 

Lo spionaggio costituisce, per sua natura, un’attività illegale, poiché uno Stato tende a sottrarre segreti a un altro Stato.

Andrea De Guttry

De Guttry ha rilevato come l’attività di spionaggio non venga considerata come errata dal punto di vista morale dal punto di vista statale, poiché tutti la utilizzano. 

Come precisato già nel Seicento il giurista olandese Ugo Grozio, ha ribadito che, in tempo di guerra,  la spia che opera all’estero non gode di alcuno status giuridico particolare, e, soprattutto, non gli dovranno  essere  garantite le tutele che devono essere riconosciute ai prigionieri di guerra. Peraltro  le Convenzioni di Ginevra prevedono che la spia, una volta ritornata in patria e cessate le ostilità, non possa più essere sanzionata dallo Stato spiato, 

Anche in tempo di pace, le spie che operano all’estero non godono di alcun trattamento privilegiato, a meno che non si tratti  di agenti  diplomatici, che godono delle immunità previste dalla giurisdizione internazionale, in particolare quelle della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

De Guttry ha quindi illustrato le qualità fondamentali del diritto internazionale, che si caratterizza per il fatto di essere disciplinato tanto da fonti non scritte, ma riconosciute dagli Stati come operative (come le consuetudini internazionali, i principi generali del diritto), quanto da fonti scritte (come i trattati, che vincolano però unicamente gli Stati che li hanno ratificati). 

Pertanto, le operazioni di intelligence all’estero richiedono il rispetto  rigoroso del diritto internazionale applicabile in tale contesto. 

Da questo punto di vista, ha sottolineato come ci siano molte norme consuetudinarie, e perciò vincolanti per l’intera comunità internazionale, che disciplinano le attività di spionaggio.  I trattati dedicati al tema sono, invece, assai rari.

Le regole previste dal diritto internazionale per disciplinare le attività di spionaggio  fanno riferimento, in primis,  al principio fondamentale della sovranità nazionale e della non interferenza negli affari interni, circostanza che assume una valenza assoluta e può essere limitato solo quando lo Stato decide di vincolarsi con altri Stati a convenzioni internazionali. 

Come previsto dal Manuale di Tallinn sulla guerra cyber, lo Stato può però  liberamente raccogliere informazioni sul territorio di un altro Stato mediante l’utilizzo di satelliti, purché ciò non contrasti con le funzioni di governo esclusive. 

De Guttry ha sottoposto agli studenti un caso pratico, ispirato alla vicenda Biot, tendente a simulare un’operazione di controspionaggio volta alla prevenzione di uno scambio di informazioni vitali per lo Stato. 

Gli studenti hanno così avuto modo di riflettere sulla complessità delle questioni giuridiche rilevanti (tra cui le cautele volte al rispetto delle immunità del personale diplomatico garantite dalle norme internazionali, anche se coinvolto in attività informative ostili) e sulla necessità di trovare soluzioni a problemi operativi imprevisti.

In generale, lo Stato spiato può reagire in modo diverso a seconda del grado e delle caratteristiche dell’offesa subita, in modo pubblico oppure riservato. 

Se l’attività informativa è avvenuta nei confronti di una ambasciata all’estero, lo Stato offeso  può richiedere l’immediata cessazione, le scuse formali, il risarcimento dei danni subiti e la garanzia che tali attività non saranno ripetute. 

Se lo spionaggio invece è effettuato da un agente straniero o da un cittadino italiano su suolo italiano, la spia potrà essere perseguita a norma del diritto interno. 

Se si tratta di un agente diplomatico, si applicheranno nei confronti della spia le immunità previste dal diritto internazionale. 

L’adozione unilaterale di contromisure per reagire alle condotte ostili dello Stato spiante è sottoposta al tentativo di risolvere tale controversia con mezzi pacifici.

In conclusione, si può affermare che lo spionaggio diffuso e praticato in tutto il mondo, e le sue conseguenze in campo economico e politico sono consistenti ed evidenti. 

In caso di guerra, le regole previste dall’ordinamento internazionale sono maggiormente specifiche, mentre in tempo di pace si deve prestare particolare attenzione alla ricerca delle regole applicabili. 

In ogni caso, la spia non gode di particolari garanzie all’estero, se non per la tutela dei diritti umani e delle immunità diplomatiche.

In definitiva, de Guttry ha evidenziato come anche, sia pure limitate,  esistono delle regole anche a livello internazionale che disciplinano le attività di spionaggio tra gli Stati.

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