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La prova che parla ma non convince. Fragilità sistemiche della LINGUISTICA FORENSE tra giustizia, tecnologia e sicurezza nazionale

Perché un sistema giudiziario che ha costruito decenni di giurisprudenza penale sull’intercettazione come prova centrale non ha ancora disciplinato in modo scientifico coloro che quella prova la producono?

L’intervista rilasciata da Luciano Romito a Rosario Bonavita (La Voce del Patriota) offre un’occasione preziosa per affrontare il tema. Più che nelle risposte, il punto nevralgico emerge nel presupposto implicito: una persistente difficoltà del sistema a trasformare competenze in regole operative permanenti e condivise.

Il focus riguarda la natura stessa della prova linguistica. La registrazione non coincide mai integralmente – come spiega Romito, professore ordinario all’Università della Calabria, coordinatore dell’OLF e promotore del convegno Le intercettazioni: intelligence e formazione del perito linguista, svoltosi al Senato della Repubblica – con il fatto comunicativo originario; la trascrizione non è un gesto meccanico ma un’operazione interpretativa; il passaggio dall’oralità alla scrittura comporta inevitabili perdite di informazione: prosodia, esitazioni, ironia, impliciti, ambiguità. In tal senso, la differenza tra semplice copista e interprete tecnico della complessità linguistica è sostanziale.

Su questo punto la letteratura internazionale è convergente: l’ascolto umano non è neutrale, ma esposto a bias cognitivi, aspettative e contaminazioni. Se il trascrittore conosce preventivamente informative di polizia, ipotesi accusatorie o cornici investigative, il rischio di ascoltare ciò che ci si attende di sentire aumenta sensibilmente. Il problema, dunque, è reale.

In una fase storica in cui la sicurezza si misura sempre più nella capacità di interpretare correttamente informazioni, segnali e linguaggi, la dimensione forense del parlato supera il perimetro processuale. Oggi la sicurezza non consiste soltanto nella difesa di confini, reti o infrastrutture materiali. Consiste anche nella corretta comprensione di ciò che viene detto, scritto, simulato o manipolato. Il linguaggio è divenuto risorsa strategica e possibile terreno di vulnerabilità.

Da questo punto di vista, l’affidabilità delle intercettazioni riguarda anche la sicurezza nazionale giudiziaria: la capacità dello Stato di produrre decisioni fondate su prove integre, verificabili e metodologicamente robuste. Una giustizia che utilizzi strumenti probatori opachi o disomogenei non espone soltanto il singolo imputato al rischio di errore; indebolisce la credibilità istituzionale.

Particolarmente rilevante è il passaggio sul digitale. La dematerializzazione della prova presenta una duplice natura. Da un lato, il dato digitale può risultare più controllabile dell’analogico se accompagnato da firme elettroniche, hash crittografici, tracciabilità degli accessi e protocolli di conservazione verificabili. Dall’altro, in assenza di tali garanzie, il file è più vulnerabile, poiché non reca con sé i segni fisici della manipolazione tipici dei supporti tradizionali.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: l’affidamento di segmenti della gestione delle intercettazioni a soggetti privati e l’uso di formati proprietari non sempre interoperabili tra uffici giudiziari diversi. Il tema investe certamente l’efficienza amministrativa ma anche la catena di custodia della prova, la standardizzazione nazionale delle procedure e, in ultima analisi, la sovranità tecnologica dello Stato in un settore sensibile.

Anche il rapporto con l’intelligenza artificiale merita cautela. Sistemi automatici di speech-to-text, modelli linguistici e strumenti predittivi possono rappresentare un supporto utile, ma non costituiscono di per sé una garanzia di oggettività. Se addestrati su dati incompleti, se applicati a parlati dialettali, rumore ambientale, code-switching linguistico o conversazioni frammentarie, essi rischiano di automatizzare l’errore anziché correggerlo. L’innovazione, senza metodo, amplifica i difetti preesistenti.

Resta, poi, una questione istituzionale: chi certifica i certificatori?

L’esigenza di percorsi formativi specifici, albi specialistici e criteri di accreditamento appare fondata. Tuttavia, sottolinea Romito, ogni sistema di qualificazione richiede un presidio indipendente, trasparente e autorevole, capace di coniugare sapere accademico, esigenze processuali e controllo pubblico. Senza questo passaggio, il richiamo alla professionalizzazione rischia di restare incompiuto.

Il punto, oggi, non è stabilire se la parola abbia un valore probatorio: lo ha da tempo. Il punto è stabilire se uno Stato democratico possa continuare a fondare decisioni giudiziarie su contenuti linguistici senza assicurare regole omogenee, competenze certificate e piena verificabilità tecnica.

Se il linguaggio è ormai una componente crescente della competizione strategica globale, lo è anche dentro le istituzioni. E una democrazia che non governa scientificamente la parola trasformata in prova espone se stessa non solo al rischio di errore giudiziario, ma a una più ampia fragilità cognitiva e istituzionale.

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