INTELLIGENCE, ANDREA DE GUTTRY AL MASTER DELL’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA: “LO SPIONAGGIO E LE REGOLE IN UN MONDO IN TEMPESTA. IL PANORAMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”
Contributo a cura degli studenti, per gentile condivisione del direttore, Mario Caligiuri.
Rende, (20.12.2025) – “L’intelligence nel diritto internazionale” è il titolo della lezione tenuta da Andrea de Guttry, Professore emerito di Diritto Internazionale presso Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa, al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
Oggetto della riflessione di de Guttry è il complesso delle norme e dei fondamenti giuridici orbitanti attorno all’attività di intelligence in senso stretto, meglio nota come spionaggio, indispensabile per coloro i quali aspirino ad un impiego nel settore.
L’attività di spionaggio, secondo de Guttry, è un fenomeno che accompagna da sempre la storia dell’uomo, recando con il passare del tempo nuove sfide sempre più complesse, grazie anche all’esponenziale sviluppo del mondo tecnologico.

Malgrado non esista una definizione di spionaggio in alcun testo normativo, è comunque possibile definire lo spionaggio internazionale come l’attività di accesso a informazioni non disponibili, mediante il ricorso a mezzi umani o meccanici, da parte di uno Stato.
Nel panorama del diritto internazionale, una spia è un operatore delegato da uno Stato ad operare all’interno di uno Stato estero, al fine di ottenere clandestinamente informazioni di interesse per il proprio Stato.
Sul punto è, però, importante notare che la conduzione di attività di spionaggio all’estero non conferisca alcuno status giuridico in capo ai singoli agenti.
A seguito di un rapido excursus sul sistema delle fonti del diritto internazionale e delle relative attività ermeneutiche, de Guttry ha poi passato in rassegna le fonti normative volte a disciplinare la conduzione di attività di intelligence in tempo guerra e di pace.
Più nel dettaglio, partendo dalla posizione del giurista e filosofo Ugo Grozio sul tema, è stato illustrato il dettato della Dichiarazione di Bruxelles del 1874, per la quale l’attività di spionaggio condotta da uno Stato all’interno di uno Stato estero in tempo di guerra è da considerarsi in re ipsa lecita, benché per gli agenti catturati in operazione non sia previsto l’accesso allo status di prigioniero di guerra e alle relative garanzie.
Questo principio è stato poi integralmente ripreso nelle Convenzioni dell’Aia del 1899 e di Ginevra del 1907, trovando ancora oggi corso di validità.
Parallelamente, secondo de Guttry, non è consentito lo svolgimento, da parte di uno Stato, di attività di spionaggio internazionale in tempo di pace, qualora tale attività leda i principi di sovranità territoriale riconosciuto a ciascuno Stato sovrano dalla comunità internazionale e di non interferenza nella conduzione dei propri affari.
A sostegno di questa tesi è stata infatti illustrata la posizione assunta dalla Corte Internazionale di Giustizia nel noto caso SS Lotus, che ha visto contrapporsi Francia e Turchia, con il quale il citato organo giudicante ha stabilito l’impossibilità per ciascuno Stato di esercitare alcuna forma di potere all’interno di un altro Stato.
È stato poi approfondito l’attualissimo tema delle operazioni di spionaggio negli spazi extra-atmosferici, per le quali non esistono attualmente regole scritte, benché siano, per analogia, da considerarsi illecite se di fatto consistenti nello svolgimento di attività che ricadano nella competenza esclusiva di un altro Stato.
Al riguardo il docente ha poi fornito agli studenti un interessante spunto di riflessione in relazione alla possibilità di uno Stato di installare strumenti fissi di ascolto verso uno Stato estero secondo i richiamati principi di sovranità territoriale e di non interferenza nei confronti di uno Stato estero.
Proseguendo, de Guttry ha affrontato il tema delle garanzie e doveri riconosciuti dal Diritto internazionale, ovvero dalla Convenzione di Vienna del 1961, nei confronti degli agenti diplomatici e delle sedi consolari di uno Stato estero.
Ciascun agente diplomatico opera infatti godendo dell’immunità da parte dello Stato in cui opera, cui si accede mediante il preliminare accreditamento dell’agente diplomatico da parte dello Stato di origine e dello Stato estero di destinazione.
Nei casi in cui un agente diplomatico interferisse con la propria condotta negli affari dello Stato ospitante, quello Stato sovrano potrà definire quell’agente persona “non grata” ed invitarlo a lasciare il Paese entro 48 ore.
Inoltre, de Guttry ha fornito una puntuale rassegna dei possibili strumenti di reazione di uno Stato destinatario di operazioni di spionaggio internazionale.
Punto focale in tema è la località nella quale l’azione di spionaggio sia stata perseguita.
Nel caso in cui tale operazione abbia avuto ad oggetto una ambasciata o una sede consolare all’estero di uno Stato o, viceversa, sia stata condotta da un’ambasciata estera all’interno di uno Stato ospitante, lo Stato oggetto di spionaggio può chiedere l’interruzione delle attività, le scuse dello Stato operante, l’impegno a non porre più in essere alcun atto di spionaggio o sottoporre il contenzioso alla Corte Internazionale di Giustizia.
Nell’ipotesi in cui un’azione di spionaggio venga, invece, posta in essere sul territorio nazionale da parte di agenti dello Stato estero o da personale diplomatico, lo Stato territoriale può trarre in arresto gli agenti individuati e perseguirli secondo le norme del proprio ordinamento giudiziario, a meno che si tratti di agenti diplomatici regolarmente accreditati sul proprio territorio. In tal caso di può solo procedere alla proclamazione dell’agente quale persona non grata con richiesta di lasciare il paese entro 48 ore.
Al riguardo, è stata analizzata la posizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale solo ai Capi di Stato o di Governo è riconoscibile l’immunità per le funzioni da loro esplicate, mentre l’immunità per gli agenti statali è subordinata alla presenza o meno di specifici accordi internazionali.
Inoltre, de Guttry ha esaminato se e quando sia lecito di utilizzare la forza armata in risposta ad operazioni di spionaggio internazionale, passando in rassegna la previsione di cui all’articolo 51 della Carta ONU.
In conclusione, è stata esaminata la vicenda giudiziaria legata all’Ufficiale in forza alla Marina Militare italiana Walter Biot, condannato dalla Corte d’Assise d’Appello a 20 di reclusione lo scorso 3 giugno per aver ceduto documenti secretati ad un funzionario russo operante all’interno di una sede consolare in cambio di 5 mila euro, fornendo agli studenti un prezioso caso pratico inerente all’attività di spionaggio sin qui illustrata.

